Art. 14

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 26 feb 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti europea hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione a norma del presente regolamento. 3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle procedure specificate stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), al fine di accertare se si sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a discapito degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a titolo del presente regolamento. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, derivanti dall’esecuzione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.
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