Art. 12
Programmi di lavoro annuali
In vigore dal 26 feb 2014
Programmi di lavoro annuali
La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali attuano in modo coerente gli obiettivi stabiliti negli e le iniziative stabilite nell’ e ulteriormente precisate nell’allegato I.
La Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. In tali atti di esecuzione sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare:
a)
l’attuazione delle iniziative, conformemente all’ e all’allegato I del presente regolamento, e l’attribuzione indicativa delle risorse finanziarie;
b)
il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte.
Storico versioni
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