Art. 4

Iniziative ammissibili

In vigore dal 26 feb 2014
Iniziative ammissibili Gli obiettivi specifici di cui all’ sono conseguiti applicando le iniziative ammissibili definite nell’elenco che segue: a) obiettivo I — Sicurezza: 1) consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione (11); 2) coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori; 3) gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici; b) obiettivo II — Educazione e informazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: 4) costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata, e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell’Unione; 5) sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di migliori prassi e competenze; 6) aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo loro dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, onde aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi; 7) miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili; c) obiettivo III — Diritti e ricorsi: 8) elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo; 9) semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala unionale e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri; d) obiettivo IV — Tutela dei diritti: 10) coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 11) contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori). Se del caso, le iniziative ammissibili di cui al primo comma del presente articolo sono ulteriormente precisate nell’allegato I, con l’indicazione di iniziative specifiche per ognuna di esse.
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