Art. 3
Obiettivi specifici e indicatori
In vigore dal 26 feb 2014
Obiettivi specifici e indicatori
1. L’obiettivo generale enunciato all’ è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
a)
obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione.
Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell’attività e dell’efficacia del sistema di allerta rapida dell’Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX);
b)
obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;
c)
obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.
Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere controversie transnazionali e dell’attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell’Unione, nonché sulla base della percentuale di consumatori che dà inizio a un’azione di risposta a un problema riscontrato;
d)
obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.
Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell’efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell’attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori.
L’informazione di alta qualità e la partecipazione dei consumatori sono una priorità trasversale che deve essere pertanto espressamente prevista, ogniqualvolta possibile, in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del programma.
2. Gli indicatori sono descritti nell’allegato II.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’ ai fini della modifica degli indicatori di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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