Art. 5
Beneficiari delle sovvenzioni
In vigore dal 26 feb 2014
Beneficiari delle sovvenzioni
1. Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a)
sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell’Unione;
b)
sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.
2. Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a)
sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;
b)
esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche.
3. Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione.
4. Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a)
sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;
b)
sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.
5. Sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro.
6. Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’ del presente regolamento, o a organismi senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.
7. Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’ del presente regolamento.
8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’ che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico. L’organismo designato fa parte di una rete dell’Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell’intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi organi costitutivi.
9. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell’Unione e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d’informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.
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