Art. 7

Partecipazione al programma da parte di paesi terzi

In vigore dal 26 feb 2014
Partecipazione al programma da parte di paesi terzi Il programma è aperto: a) ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell’accordo sullo Spazio economico europeo; b) ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all’Unione, nonché ai potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell’Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.
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