Art. 9
Assistenza tecnica e amministrativa
In vigore dal 26 feb 2014
Assistenza tecnica e amministrativa
1. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tra l’altro la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono correlate all’obiettivo generale del presente regolamento, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
2. L’importo totale stanziato per coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all’assistenza tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 1 non eccede il 12 % della dotazione finanziaria assegnata al programma.
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