Art. 4
Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea
In vigore dal 12 feb 2014
Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») i nomi, le sedi, i codici ICAO degli aeroporti e i nomi dei gestori degli aeroporti, nonché il numero di movimenti di passeggeri e merci degli aeroporti a cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento.
Storico versioni
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