Art. 5

Esenzioni

In vigore dal 12 feb 2014
Esenzioni 1.   Lo Stato membro notifica all’Agenzia entro un mese la decisione di concedere un’esenzione a norma dell’, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le informazioni trasmesse all’Agenzia comprendono l’elenco degli aeroporti interessati, il nome del gestore aeroportuale e il numero di movimenti di passeggeri e merci dell’aeroporto dell’anno in questione. 2.   Lo Stato membro esamina ogni anno i dati relativi al traffico di un aeroporto oggetto di esenzione. Se i dati di traffico relativi a tale aeroporto hanno superato quelli previsti all’, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008 negli ultimi tre anni consecutivi ne informa l’Agenzia e revoca l’esenzione. 3.   La Commissione può decidere in qualsiasi momento di non concedere un’esenzione nei seguenti casi: a) gli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 non sono soddisfatti; b) i dati pertinenti al traffico passeggeri e merci sono stati superati nel corso degli ultimi tre anni consecutivi; c) quando l’esenzione non sia conforme ad altre normative UE pertinenti. 4.   Se la Commissione ha deciso che l’esenzione non è consentita, lo Stato membro in questione ne procede alla revoca.
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