Art. 3

Sorveglianza degli aeroporti

In vigore dal 12 feb 2014
Sorveglianza degli aeroporti 1.   Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano. 2.   L’autorità competente deve essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale. Tale indipendenza viene garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l’autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente. 3.   Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) ogni autorità competente è responsabile di compiti specificamente definiti e di una determinata area geografica; e b) stabilisce un coordinamento tra tali autorità per garantire una sorveglianza efficiente di tutti gli aeroporti e gestori degli aeroporti, nonché dei fornitori di servizi di gestione del piazzale. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento. 5.   Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando è dimostrato che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario. 6.   Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a svolgere almeno i seguenti compiti: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza; b) prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere ad aeroporti, locali pertinenti, siti operativi o altre aree pertinenti e mezzi di trasporto; e) effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni; f) adottare o avviare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. 7.   I compiti di cui al paragrafo 6 sono svolti in conformità alla normativa nazionale degli Stati membri.
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Sorveglianza degli aeroporti (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/139) — Testo vigente | Portale Normativo