Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 feb 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) «aeroporto», ogni area definita (inclusi edifici, impianti ed equipaggiamenti) su terra o acqua o su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata a essere utilizzata totalmente o in parte per l’arrivo, la partenza e gli spostamenti di terra degli aeromobili; 2) «velivolo», aeromobile ad ala fissa a motore più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali; 3) «aeromobile», qualsiasi apparecchio in grado di sostenersi nell’atmosfera grazie a reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria sulla superficie terrestre; 4) «piazzale», area predefinita per la sosta degli aeromobili, per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di combustibili, il parcheggio o la manutenzione; 5) «servizio di gestione del piazzale», servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale; 6) «audit», procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di evidenze oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti vengano rispettati; 7) «specifiche di certificazione», standard tecnici adottati dall’Agenzia che indicano i mezzi per dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative e che possono essere utilizzati da un’organizzazione a fini di certificazione; 8) «autorità competente», un’autorità designata all’interno di ciascuno Stato membro dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi; 9) «sorveglianza continua», i compiti che vengono svolti per l’attuazione del programma di sorveglianza in qualsiasi momento dall’autorità competente per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato continuino ad essere soddisfatte durante il suo periodo di validità; 10) «documento di azione e accettazione di deviazione» (DAAD), un documento elaborato dall’autorità competente per la raccolta di elementi di prova sufficienti a giustificare l’accettazione delle deviazioni dalle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia; 11) «ispezione», una valutazione indipendente effettuata tramite osservazione e giudizio eventualmente accompagnata da misurazione, prove o calibratura, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti applicabili; 12) «movimento», un decollo o un atterraggio; 13) «ostacolo», tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che: — sono situati su di un’area destinata al movimento in superficie degli aeromobili; oppure — si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure — si trovano all’esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea, 14) «superficie di limitazione degli ostacoli», una superficie che definisce i limiti oltre i quali gli oggetti non possono estendersi nello spazio aereo; 15) «superficie di protezione da ostacoli», una superficie stabilita per sistema indicatore ottico di pendenza di avvicinamento che oggetti o estensioni di oggetti esistenti non possono superare tranne quando, a giudizio dell’autorità competente, il nuovo oggetto o la nuova estensione siano in ombra rispetto a un oggetto immobile esistente.
Storico versioni

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