Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 12 feb 2014
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:
a)
le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;
b)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli aeroporti e dei certificati per le organizzazioni responsabili della gestione degli aeroporti, compresi i limiti operativi derivanti dalla struttura specifica dell’aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;
c)
le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, di cui all’allegato IV;
d)
le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’allegato III;
e)
le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti di aeroporti già rilasciati dagli Stati membri;
f)
le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché per il riesame delle esenzioni accordate;
g)
le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza di cui all’allegato III;
h)
determinate condizioni e procedure per la dichiarazione e per la vigilanza dei fornitori del servizio di gestione del piazzale di cui al paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, indicate nell’allegato II e nell’allegato III.
2. Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II.
3. I gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III.
4. I gestori degli aeroporti devono rispettare i requisiti di cui all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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