Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 12 feb 2014
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a: a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III; b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli aeroporti e dei certificati per le organizzazioni responsabili della gestione degli aeroporti, compresi i limiti operativi derivanti dalla struttura specifica dell’aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III; c) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, di cui all’allegato IV; d) le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’allegato III; e) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti di aeroporti già rilasciati dagli Stati membri; f) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché per il riesame delle esenzioni accordate; g) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza di cui all’allegato III; h) determinate condizioni e procedure per la dichiarazione e per la vigilanza dei fornitori del servizio di gestione del piazzale di cui al paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, indicate nell’allegato II e nell’allegato III. 2.   Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II. 3.   I gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III. 4.   I gestori degli aeroporti devono rispettare i requisiti di cui all’allegato IV.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2014/139) — Testo vigente | Portale Normativo