Art. 6
Conversione dei certificati
In vigore dal 12 feb 2014
Conversione dei certificati
1. I certificati rilasciati dall’autorità competente prima del 31 dicembre 2014 sulla base di normative nazionali restano validi fino a quando essi vengano rilasciati a norma del presente articolo, oppure se non vengono rilasciati certificati di questo tipo, fino al 31 dicembre 2017.
2. Prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia i certificati per gli aeroporti e i gestori degli aeroporti interessati, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la base di certificazione di cui all’allegato II sia stata verificata utilizzando le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, compresi gli eventuali casi di livello equivalente di sicurezza e condizioni particolari, che sono stati individuati e documentati;
b)
il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità alle specifiche di certificazione quando esse sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base l’attuale certificato è stato rilasciato;
c)
il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, che sono applicabili alla sua organizzazione e alle operazioni e che sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base il certificato esistente è stato rilasciato.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente può decidere di rinunciare alla dimostrazione di conformità se ritiene che tale dimostrazione comporti uno sforzo eccessivo o sproporzionato.
4. L’autorità competente tiene registrazioni, per un periodo minimo di cinque anni, dei documenti relativi alla procedura di conversione dei certificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:139:oj#art-6