Art. 2

Rappresentatività dei partner

In vigore dal 7 gen 2014
Rappresentatività dei partner Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:240:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo