Art. 5
Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi
In vigore dal 7 gen 2014
Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi
1. Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.
2. Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:
a)
comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
b)
dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
c)
mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione:
d)
divulgare i risultati delle consultazioni.
3. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti.
4. Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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