Art. 3

Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato

In vigore dal 7 gen 2014
Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato 1.   Per l’accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui: i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all’uso previsto dei fondi SIE; ii) i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE; iii) altre autorità pubbliche nazionali competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE; in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE (2) e 2004/113/CE (3) e alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) le parti economiche e sociali, tra cui: i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all’uso previsto dei fondi SIE; ii) camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE e al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale; c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui: i) organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE e all’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi; ii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale. 2.   Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un organismo che raggruppa i loro interessi al fine di favorire il loro coinvolgimento nel partenariato (organizzazione ombrello), essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell’organizzazione ombrello in seno al partenariato.
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Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/240) — Testo vigente | Portale Normativo