Art. 4

Identificazione dei partner pertinenti per i programmi

In vigore dal 7 gen 2014
Identificazione dei partner pertinenti per i programmi 1.   Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui: i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma; ii) i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma; iii) altre autorità pubbliche competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE; iv) altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma; b) le parti economiche e sociali, tra cui: i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma; ii) camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale; iii) altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale; c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui: i) organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all’applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi; ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013; iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale. 2.   Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri possono coinvolgere nel partenariato: i) gruppi europei di cooperazione territoriale che operano nell’ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o transnazionali; ii) autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o nell’attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi nella zona interessata dal programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie macroregionali. 3.   Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un’organizzazione ombrello, essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell’organizzazione ombrello in seno al partenariato.
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