Art. 5 · Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi

Art. 5

Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi

In vigore dal 7 gen 2014
Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi 1.   Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche. 2.   Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di: a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili; b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi; c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione: d) divulgare i risultati delle consultazioni. 3.   Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti. 4.   Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.
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