Art. 2
Rappresentatività dei partner
In vigore dal 7 gen 2014
Rappresentatività dei partner
Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.
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