Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato: 1) all'articolo 119, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013."; 2) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 119 bis Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012 In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell', paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione."; 3) all’articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti: a) gli , a decorrere dal 16 ottobre 2013; b) l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1o gennaio 2015. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2: a) gli si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013; b) il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.".
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