Art. 10
Modifiche del regolamento (UE) 1305/2013
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) 1305/2013
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 31, è aggiunto il paragrafo seguente:
"6. La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.";
2)
all’articolo 58, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014.";
3)
all’articolo 59, paragrafo 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f)
al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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