Art. 9
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento (UE) n. 1308/2013è così modificato:
1)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 214 bis
Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia
Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:
a)
l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013; e
b)
prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.
La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.";
2)
all'articolo 230, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:
"b bis)
l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015";
"c bis)
l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);";
"d bis)
gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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