Art. 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il regolamento (UE) n. 1308/2013è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 214 bis Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché: a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013; e b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati. La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento."; 2) all'articolo 230, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti: "b bis) l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015"; "c bis) l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);"; "d bis) gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1310:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo