Art. 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013 Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   Per tener conto dell’evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 70 del presente regolamento, che adattino i massimali nazionali di cui all’allegato II del presente regolamento.". 2) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: "Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.". 3) all'articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: "Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.". 4) all'articolo 72, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: "Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2015.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1310:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo