Art. 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009

In vigore dal 17 dic 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009 Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato: 1) all’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50 % dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. Nel caso dei pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare fino all’80 % tale percentuale."; 2) l’articolo 40 è sostituito dal seguente: "Articolo 40 Massimali nazionali 1.   Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all’articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII. 2.   Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto, o dell’importo della riserva nazionale di cui all’articolo 41 o di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all’allegato VIII. Gli Stati membri che decidano di non attuare il titolo III, capo 5 bis, del presente regolamento e di non ricorrere alla possibilità di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 1, possono decidere, al fine di ottenere la riduzione necessaria del valore dei diritti all'aiuto di cui al primo comma, di non ridurre i diritti all'aiuto attivati nel 2013 dagli agricoltori che, nel 2013, hanno chiesto un importo dei pagamenti diretti inferiore a quello fissato dallo Stato membro interessato; tale importo non è superiore a 5 000 EUR. 3.   Fatto salvo l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 68 e 72 bis del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell’allegato VIII del presente regolamento previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento. Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all’allegato VIII del presente regolamento, previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter del presente regolamento per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l’anno civile 2014. (*1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.)";" 3) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il valore totale di tutti i diritti all’aiuto assegnati e i massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter del presente regolamento."; 4) all'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all’allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri per i quali il massimale nazionale stabilito all’allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013."; 5) all’articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente: "8.   Entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminare tale decisione e decidere, a partire dal 2014, di:"; 6) l’articolo 69 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   Entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012, entro la data di adesione nel caso della Croazia o entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, dal primo anno di applicazione del regime di pagamento unico nel caso della Croazia o, in caso di decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dal 2014, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1."; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui al l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), sono dedotti dal massimale nazionale di cui all’articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all’aiuto assegnati."; c) al paragrafo 4, la percentuale "3,5 %" è sostituita da "6,5 %"; d) al paragrafo 5, prima frase, l'anno "2013" è sostituito da "2014"; e) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all’opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l’importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo."; 7) nel titolo III è aggiunto il capo seguente: "CAPO 5 bis PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014 Articolo 72 bis Norme generali 1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico di cui ai capi 1, 2 e 3 ("pagamento ridistributivo"). Entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione. 2.   Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale a norma dell'articolo 46 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale. 3.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo è concesso dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore. 4.   Il pagamento ridistributivo è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro, per il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ha a norma dell'articolo 34. Il numero di tali diritti all'aiuto non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 ettari o, se nello Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter. 5.   A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori. 6.   Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato VIII quater e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Tale quota è calcolata, per ciascuna regione, dividendo il rispettivo massimale regionale, stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, per il massimale nazionale stabilito in conformità dell'articolo 40 per il 2014. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso ai sensi del presente capo alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione. Articolo 72 ter Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito in conformità dell'articolo 40 per l'anno di domanda 2014. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione. 2.   In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2."; 8) all’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: Bulgaria : 520,20 EUR Grecia : 234,18 EUR Spagna : 362,15 EUR Portogallo : 228,00 EUR."; 9) all’articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014."; 10) all'articolo 124, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1.   La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione. Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione. 2.   Ai fini della concessione dei pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41 ). Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto. La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro ha la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato, purché non superiore a 1 ha."; 11) nel titolo V è inserito il capo seguente: "CAPO 2 bis PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014 Articolo 125 bis Norme generali 1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2 ("pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri"). Entro il 1o marzo 2014, i nuovi Stati membri interessati notificano alla Commissione la loro decisione. 2.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri assume la forma di un aumento degli importi per ettaro concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. 3.   Il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale per ettaro, per il numero di ettari ammissibili per i quali sono concessi importi all'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali ettari non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 o, se nel nuovo Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter. 4.   A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori. 5.   Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 3 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014. 6.   I nuovi Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio previsto dal presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione. Articolo 125 ter Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014 o, per la Bulgaria e la Romania, degli importi di cui all'allegato VIII quinquies. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione. La dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 è ridotta dell'importo di cui al primo comma. 2.   In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dai nuovi Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri e la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2."; 12) all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012 o entro il 1o febbraio 2014 di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione o, nel caso di una decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dall’anno 2014, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capo 5, a seconda dei casi."; 13) all'articolo 133 bis, il titolo è sostituito dal seguente: "Aiuti nazionali transitori nel 2013"; 14) nel titolo V, capo 4, è inserito l'articolo seguente: "Articolo 133 ter Aiuti nazionali transitori nel 2014 1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122 hanno la facoltà di decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2014. 2.   La Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di concedere aiuti ai sensi del presente articolo soltanto se decidono entro 1o febbraio 2014 di non concedere nel 2014 i pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 132. 3.   Gli aiuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 gli aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 133 bis o, nel caso della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti nazionali complementari ai sensi dell'articolo 132. 4.   Le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132 o 133 bis, ad eccezione delle riduzioni dovute all'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli . 5.   L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 3 è limitato all'80 % delle dotazioni finanziarie specifiche per settore per il 2013 autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, o, per la Bulgaria e la Romania, in conformità dell'articolo 132, paragrafo 7. Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell'allegato XVII bis. 6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano a Cipro. 7.   I nuovi Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 marzo 2014. La notificazione della decisione di cui al paragrafo 1 include i seguenti elementi: a) la dotazione finanziaria per ciascun settore; b) se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori. 8.   I nuovi Stati membri hanno la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da concedere."; 15) nel titolo VI è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 136 bis Flessibilità tra i pilastri 1.   Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, come prevede il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 come prevede l’allegato VIII del presente regolamento e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019 come prevede l’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile. Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma in relazione all'anno civile 2014 possono adottarla entro il 1o agosto 2014 in relazione agli anni civili dal 2015 al 2019. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto dall'anno civile 2018. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo a una diminuzione della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro il 1o agosto 2017. 2.   Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale. La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile. Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono adottarla, per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, entro il 1o agosto 2014. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo ad un aumento della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017. 3.   Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 141 bis che adattino i massimali di cui all’allegato VIII. (*2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)." (*3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).";" 16) al titolo VI è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 136 ter Trasferimento al FEASR Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo a favore del sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis, per l'esercizio finanziario 2015, a favore dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR."; 17) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 140 bis Delega di potere Al fine di tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis, paragrafi 1 e 2, nonché di ogni altra modifica dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, che adattino i massimali di cui all’allegato VIII quater. Al fine di garantire l'applicazione ottimale della riduzione lineare di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nel 2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis che stabiliscano norme per il calcolo della riduzione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3."; 18) l’articolo 141 bis è sostituito dal seguente: "Articolo 141 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2014. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, dell’articolo 136 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 140 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; 19) gli allegati I, VIII e XVII bis sono modificati e i nuovi allegati VIII bis, VIII ter, VIII quater e VIII quinquies sono aggiunti conformemente all’allegato II, punti 1, 4, 5 e 6, del presente regolamento; 20) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1310:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo