Art. 77
Applicazione di sanzioni amministrative
In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione di sanzioni amministrative
1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all', paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all', paragrafo 2.
2. Non sono imposte sanzioni amministrative:
a)
se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
b)
se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all', paragrafo 6;
c)
se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
d)
se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
e)
se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
f)
altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).
3. Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.
4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:
a)
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
b)
pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;
c)
mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.
5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:
a)
l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
b)
l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100 % dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;
c)
l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.
6. Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.
Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.
L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0 % per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (anni di domanda 2015 e 2016), il 20 % per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25 % a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.
7. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all', paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che:
a)
identificano per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, l'identificazione della sanzione amministrativa e la determinazione del tasso specifico che devono imporre gli Stati membri dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 5 e 6, anche in casi di inadempienza non quantificabile;
b)
identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
8. Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:
a)
l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;
b)
le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5 %.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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