Art. 78

Competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'; b) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all', nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi; c) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco; d) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo; e) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; f) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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