Art. 76
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardanti:
a)
le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel regolamento (UE) n. 1305/2013;
b)
riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'.
2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all' ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell', riguardanti:
a)
le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all' e per l'identificazione dei beneficiari di cui all';
b)
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all';
c)
norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.
Storico versioni
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