Art. 70

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 17 dic 2013
Sistema di identificazione delle parcelle agricole 1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012. 2.   Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 equivalenti alle prassi di cui all' di tale regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all' del presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli da 43 a 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.
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