Art. 43

Entrate a destinazione specifica

In vigore dal 17 dic 2013
Entrate a destinazione specifica 1.   Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012: a) gli importi che, in applicazione dell' e dell' per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli , devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi; b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri; d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA; e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottata nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale e successivamente forfetizzati. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri. 2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR. 3.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1. 4.   Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 170 e 171 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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