Art. 46
Poteri della Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione
1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.
2. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' del presente regolamento in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
3. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell', è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all' in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.
4. Nell'applicazione dell', al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' recanti norme riguardanti:
a)
l'elenco di misure a cui si applica l';
b)
il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall', insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:
a)
il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;
b)
le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
c)
la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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