Art. 47

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Controlli effettuati in loco dalla Commissione 1.   Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom,CE) n. 2185/96 del Consiglio (30), la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare: a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione; b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR; c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR; d) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all', paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell', paragrafo 5. Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR. I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (31) del Parlamento europeo e del Consiglio e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte. 2.   La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto. Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
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