Art. 7
Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento
In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento
1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all', paragrafo 1, e all'.
Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell', paragrafo 1, lettera a).
In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.
Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.
3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
a)
i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell';
b)
una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
c)
una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.
La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1o marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.
4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:
a)
raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
b)
adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
c)
promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
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