Art. 4

Spese del FEAGA

In vigore dal 17 dic 2013
Spese del FEAGA 1.   Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione: a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli; b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'; d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento. 2.   Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione: a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali; b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola; d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
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