Art. 4
Spese del FEAGA
In vigore dal 17 dic 2013
Spese del FEAGA
1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:
a)
le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
b)
i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
c)
il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all';
d)
il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento.
2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:
a)
la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
b)
le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
c)
la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
d)
i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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