Art. 23
Competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
a)
le norme relative al finanziamento previsto all', lettere b) e c),
b)
modalità d'esecuzione delle misure di cui agli per raggiungere gli obiettivi prefissati,
c)
un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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