Art. 22

Monitoraggio delle risorse agricole

In vigore dal 17 dic 2013
Monitoraggio delle risorse agricole Le misure finanziate a norma dell', lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività: a) gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; b) garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola; c) condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali; d) contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e e) garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico. Le misure finanziate a norma dell', lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo