Art. 20
Spese connesse all'intervento pubblico
In vigore dal 17 dic 2013
Spese connesse all'intervento pubblico
1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardanti:
a)
il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
b)
le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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