Art. 23 · Competenze di esecuzione

Art. 23

Competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano: a) le norme relative al finanziamento previsto all', lettere b) e c), b) modalità d'esecuzione delle misure di cui agli per raggiungere gli obiettivi prefissati, c) un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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