Art. 3
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
In vigore dal 17 dic 2013
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
a)
il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b)
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).
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