Art. 2
Termini usati nel presente regolamento
In vigore dal 17 dic 2013
Termini usati nel presente regolamento
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) "azienda": un'azienda ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall', paragrafo 3;
e) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013;
f) "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all' TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;
g) "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a)
il decesso del beneficiario;
b)
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c)
una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d)
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e)
un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f)
l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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