Art. 91
Principio generale
In vigore dal 17 dic 2013
Principio generale
1. Al beneficiario di cui all' che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall' è applicata una sanzione amministrativa.
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a)
l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
b)
sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), e degli del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all', situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
b) "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
Storico versioni
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