Art. 9
Organismi di certificazione
In vigore dal 17 dic 2013
Organismi di certificazione
1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.
L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:
a)
i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
b)
le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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