Art. 8

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione 1.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all', è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell' riguardanti: a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all', rispettivamente, paragrafi 2 e 4; b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; b) le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori; c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all', paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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