Art. 111
Pubblicazione dei beneficiari
In vigore dal 17 dic 2013
Pubblicazione dei beneficiari
1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:
a)
fatto salvo l', primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:
i)
nome e cognome se si tratta di una persona fisica;
ii)
la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
iii)
nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
b)
il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
c)
gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
d)
la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.
2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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