Art. 110
Monitoraggio e valutazione della PAC
In vigore dal 17 dic 2013
Monitoraggio e valutazione della PAC
1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:
a)
dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;
b)
delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,
c)
delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e
d)
delle disposizioni del presente regolamento.
La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.
Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.
2. I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:
a)
la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
b)
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
c)
lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.
3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:
a)
per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.
b)
il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 67 a 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.
La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
5. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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