Art. 48
Accesso alle informazioni
In vigore dal 17 dic 2013
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione III del presente capo.
Storico versioni
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