Art. 50

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione 1.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti: a) le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo; b) le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli ; c) le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 3; d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all', compresa la forma e la durata dell'archiviazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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