Art. 102

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Comunicazione di informazioni 1.   Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti: a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti: i) l'atto di riconoscimento; ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto); iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento; b) per gli organismi di certificazione: i) la denominazione; ii) l'indirizzo; c) per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi: i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste; ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo; iii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti; iv) una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali. I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all' e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III. 3.   Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.
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Comunicazione di informazioni (Art. 102 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo