Art. 104

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti: a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica; ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili; iii) le relazioni di certificazione dei conti; iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione; v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi; vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità; vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'; b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione; c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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Poteri della Commissione (Art. 104 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo