Art. 106
Tasso di cambio e fatto generatore
In vigore dal 17 dic 2013
Tasso di cambio e fatto generatore
1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all', paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
a)
l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
b)
il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
b)
analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
c)
concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
d)
realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell', recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.
Storico versioni
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