Art. 107

Misure di salvaguardia e deroghe

In vigore dal 17 dic 2013
Misure di salvaguardia e deroghe 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. 2.   Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese: a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta; b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.
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